Bullismo, un fenomeno in costante espansione. Quotidianamente, ormai, le cronache riportano casi che vengono racchiusi alla voce bullismo.
E, così, studenti che minacciano e picchiano i docenti, adolescenti che vandalizzano auto in sosta e il patrimonio pubblico, giovani che si accaniscono contro anziani e disabili in un crescendo che preoccupa.
Anche perchè, sempre più spesso, i protagonisti di tali episodi sono minorenni.
La noia diventa quasi un alibi.
Al di là dei risvolti sociologici e penali, la vicenda assume anche contorni di natura civilistica.
Chi paga i danni?
Questo potrebbe esser uno di quei casi in cui “le colpe dei figli ricadono sui genitori”. Per capirne di più, abbiamo chiesto il parere di un legale, l’avvocato Giovanni D’Ercole.
Avvocato D’Ercole, da un punto di vista giuridico, cosa rischiano i genitori di minori che commettono atti di violenza contro altre persone?
“Innanzitutto, va specificato che i casi di bullismo ovvero di vandalismo configurano vere e proprie fattispecie di reato, come ad esempio lesioni personali, l’ingiuria, diffamazione, molestia o disturbo alle persone, minaccia, atti persecutori, stalking, sino alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.
La responsabilità penale, come è noto, è personale, e questo vale anche se l’autore del crimine è minorenne, ma con alcune significative differenze rispetto agli over 18: per il nostro ordinamento, infatti, chi ha meno di 14 anni non è imputabile; è imputabile, ma con pena decisamente diminuita, chi, al momento del fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità d’intendere e di volere;
Quindi, chi non ha compiuto ancora i quattordici anni non potrà essere punito penalmente, al netto delle cosiddette misure di sicurezza: se il fatto è commesso da un minore degli anni quattordici, il giudice, se lo ritiene pericoloso e ritiene il fatto particolarmente grave, può porlo in libertà vigilata oppure ordinare il suo ricovero in riformatorio”.
E dal punto di vista civilistico?
“Ciò detto, quello che interessa è comprendere i risvolti civilistici del fatto illecito e, pertanto, dobbiamo far riferimento principalmente agli articoli 2048 e 2047 del codice civile.
In particolare il 2048 ci espone che “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”
Secondo questa norma, i genitori sono titolari di specifici doveri nei confronti dei figli, tra i quali vi è quello di educare il minore; vi sono altresì poteri che, se non correttamente esercitati, giustificano la loro responsabilità per i danni cagionati dal minore.
Ai fini della nostra disamina non è significativo conoscere la disputa dottrinaria sulla natura della responsabilità del genitore: se cioè essa sia una responsabilità per colpa, e precisamente di colpa in educando (laddove si presume che se il genitore ha il dovere di educare il figlio, e quest’ultimo provoca un danno, la colpa del genitore consiste proprio nel non avergli impartito un’educazione adeguata Cass. 9556/2009 e 3242/2012)o se essa sia una responsabilità oggettiva e indiretta (per cui esisterebbe a carico del genitore un obbligo legale di garanzia verso i terzi, che nasce dalla relazione intercorrente tra il genitore e il figlio)”.
Ma il genitore ha la possibilità di dimostrare la sua incolpevolezza”?
“In realtà se il figlio minore commette un danno, il genitore potrebbe provare la sua mancanza di colpa dimostrando di aver dato un’educazione adeguata al figlio (Cass. 2413/2014 e 3964/2014), ma tale prova è sostanzialmente impossibile da fornire, per cui si opera una presunzione a contrario: se un figlio è stato ben educato non può causare danni; se, invece, il figlio cagiona danni ciò prova che non è stato educato e quindi i genitori sono da considerare responsabili.
Quindi, per rispondere alla sua domanda, i genitori non rischiano nulla dal punto di vista penale, ma sono responsabili civili in solido di ogni danno cagionato dal minore.
Ovviamente è necessario che il minore coabiti con il genitore: la responsabilità viene meno se il minore ha stabilmente abbandonato la propria dimora, non essendo sufficiente che se ne sia transitoriamente allontanato (ad esempio per andare in vacanza dagli zii, per ragioni di studio o di svago)”.
E quando, invece, la violenza becera si manifesta nei confronti del patrimonio?
“Esattamente la stessa cosa. Non vi è differenza se ad aver patito il danno sia una persona o una cosa, l’obbligo risarcitorio resta in capo ai genitori.
Per cui se un minore viene beccato ad imbrattare un immobile pubblico (pensiamo a cosa è diventata l’ex GIL!), i danni causati dall’idiozia del minore, per effetto dell’art. 2048 saranno richiesti, dovranno essere richiesti ai genitori. In tal modo, forse, i genitori si ricorderebbero più spesso di educare e vigilare i propri rampolli”.
Quali sono gli strumenti che hanno a disposizione i genitori per evitare di aggiungere la beffa al danno?
“Guardi, pur se il vecchio adagio “mazza e panelle fanno i figli belli” non è del tutto errato, credo che oltre che un certo tipo di educazione impositiva (che comunque non può e non deve mancare) debba intervenire anche l’educazione dell’esempio: se vedo mio padre urlare o alzare le mani su mia madre probabilmente imiterò certi comportamenti aggressivi, se vedo i miei genitori indisciplinati al volante, molto probabilmente anche io sarò un pescecane di strada”.
Intanto, i casi di danni provocati da minori sono in crescita.
“Di fronte all’aumento dei casi di vandalismo/bullismo nonché all’aumento delle richieste risarcitorie (prima era molto più difficile e raro di adesso che un genitore citasse un altro genitore per i danni causati dal figlio di quest’ultimo al proprio figlio o ai propri beni), gli istituti di assicurazione hanno iniziato a creare e mettere sul mercato una serie di prodotti specifici che consentono di manlevare i genitori dai danni provocati dai figli”.
Ed è sufficiente?
“È evidente che l’acquisto di una di queste polizza non basta, perché non può la sottoscrizione di una polizza consentire di deresponsabilizzarsi del tutto rispetto ai guai che può combinare un figlio non educato e non vigilato; purtuttavia, questi prodotti assicurativi possono aiutare ad evitare che – come lei ha detto – al danno causato dal minore ed alla riprovazione sociale che comportamenti del genere provocano nei confronti di tutta la famiglia del minore bullo, si aggiunga la beffa di un significativo risarcimento danni”.
Come Tutelarsi ? La soluzione Allianz1.
Ed a proposito di polizze per la responsabilità civile dei genitori, l’assicuratrice avellinese Loredana Schiavone sottolinea come sia sufficiente un investimento medio di circa 8 euro al mese per mettersi al riparo da brutte sorprese.
“La polizza Allianz1 – spiega Loredana Schiavone – ad esempio garantisce un capitale per risarcire i danni di cui tu o un tuo familiare siete responsabili e i danni legati alla proprietà dell’abitazione principale. In più, è sempre inclusa gratuitamente la protezione per i danni causati dai tuoi animali domestici, compresi i cani di razza non pericolosa”.
E la garanzia copre anche i rischi legati ad atti commessi dai figli minori?
“Per quanto riguarda, nello specifico, la RC dei genitori, la garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all’assicurato da fatto commesso dai figli minori di altre persone, occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito.
La garanzia vale anche per azione di rivalsa del Fondo Vittime della strada o analogo organismo presente in altri Paesi, per i danni causati dal veicolo identificato ma non coperto da assicurazione, per le somme che il fondo abbia dovuto pagare per danno a terzi.
Comunque le famiglie interessate a questa tipologia di polizza possono chiamarmi (Telefono 0825 36081) per ricevere ulteriori informazioni. La nostra agenzia è in via Circumvallazione (Galleria Ciardiello) Avellino”.