Il boom delle farmacie online registratosi negli ultimi anni, a seguito dell’entrata in vigore della normativa che recepisce la Direttiva comunitaria di riferimento, ha contribuito a modificare il rapporto tra gli utenti e la farmacologia. Gli e-commerce di questo tipo, infatti, oltre a commercializzare farmaci di tipo OTC (“Over the counter”, ossia farmaci da banco) e SOP (Senza Obbligo di Prescrizione), offrono ai propri utenti anche formulazioni fitoterapiche e prodotti erboristici. Entrambi sono facilmente reperibili tramite farmacie digitali autorizzate come, ad esempio, anticafarmaciaorlandi.it, a testimonianza di come, da qualche anno a questa parte, il pubblico le consideri sempre più come autorevole alternativa ai prodotti farmacologici industriali.
Al contempo, non sempre gli utenti hanno ben chiara quale sia la reale (e sostanziale) differenza tra “erboristeria” e “fitoterapia”, né come utilizzare correttamente i prodotti sviluppati dalle aziende che operano in tali settori. Di seguito, cerchiamo di fare chiarezza, a partire da una definizione di massima di questi due campi della medicina naturale.
Cos’è l’erboristeria
Il termine erboristeria viene comunemente utilizzato per indicare anzitutto la sede di un’attività commerciale che si occupa di vendere al pubblico prodotti “erboristici”, ossia ricavati principalmente dalle cosiddette “piante officinali”, una definizione esistente soltanto nell’ordinamento normativo italiano. In realtà, per “erboristeria” è da intendersi anche l’antica disciplina che studia e cataloga le piante e le specie vegetali in genere, non solo quelle contraddistinte da proprietà officinali o medicali ma anche, semplicemente, spezie, fiori e simili.
Dal punto di vista normativo, i prodotti erboristici destinati all’uso medico possono essere assimilati a quelli che il Decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219. (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.) definisce come “medicinali di origine vegetale tradizionali”. All’articolo 21, il Decreto identifica tali prodotti come medicinali che “per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento”. Ciò nonostante, la legge prevede che anche tali farmaci presentino posologia e dosaggio specifici, oltre a “sufficienti dati di impiego” che abbiano dimostrato come i prodotti di questo genere non siano nocivi a seguito della loro assunzione.
Cos’è la fitoterapia
La fitoterapia, forte di una riscoperta che risale ormai agli anni Novanta, è la pratica di implementare trattamenti medici utilizzando soltanto sostanze o estratti di origine naturale. Il termine deriva dall’unione di due parole greche (phytón e therapéia) e, ad oggi, identifica un ramo della medicina alternativa che intercetta il crescente desiderio da parte dei consumatori di affrancarsi dall’uso dei prodotti farmaceutici di origine chimica.
Anche per l’inquadramento normativo dei medicinali di tipo fitoterapico è necessario fare riferimento a quanto statuito dal già citato Decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219. Il dispositivo stabilisce che un medicinale di origine vegetale o fitoterapico è “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o piu’ sostanze vegetali o una o piu’
preparazioni vegetali, oppure una o piu’ sostanze vegetali in associazione ad una o piu’ preparazioni vegetali”.
Differenza tra prodotto di erboristeria e fitoterapico
Sulla base di quanto sottolineato, è possibile delineare una differenza di massima tra prodotti “di erboristeria” e formulazioni “di fitoterapia”. I primi includono semplicemente derivati di origine naturale, che non hanno necessariamente effetti benefici né sono attivi dal punto di vista farmacologico (sono prodotti erboristici anche cosmetici, infusi e integratori). I fitoterapici, invece, sono farmaci veri e propri, approvati dall’Agenzia Italia del Farmaco (AIFA), che ne ha certificato l’effettiva efficacia dal punto di vista farmacologico.
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