Il prezzo barrato è la sirena del commercio moderno: «da 129 a 59 euro» e la mano corre al portafoglio. Ma da quando, esattamente, quel prodotto costava 129? Ieri, un mese fa, o solo nella settimana in cui il prezzo era stato ritoccato all’insù per rendere lo sconto più spettacolare? Per anni la domanda è rimasta senza risposta. Oggi, invece, una risposta la legge la pretende.
Dal luglio 2023 è in vigore anche in Italia la cosiddetta regola dei trenta giorni, introdotta dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo con il decreto legislativo 26/2023, che ha recepito la direttiva europea Omnibus. Il principio è semplice: ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, ed è su quello che va calcolata la percentuale di sconto. La norma vale nei negozi fisici e online, e vale anche durante i saldi e le vendite promozionali: il vecchio trucco di alzare il listino una settimana prima per gonfiare il ribasso è, semplicemente, diventato illegale.
Esistono eccezioni circoscritte: i prodotti alimentari deperibili, i prezzi di lancio dei nuovi articoli, le vendite sottocosto e le offerte personalizzate riservate a singoli clienti. Ed è interessante notare che buoni sconto, coupon e programmi di cashback restano fuori dall’obbligo per loro natura: non riscrivono il prezzo esposto, ma si applicano su quello corrente al momento del pagamento, rendendo il vantaggio immediatamente verificabile in cassa.
Chi controlla e cosa si rischia
A vigilare sono i Comuni per le violazioni sugli annunci di prezzo e, per le pratiche commerciali scorrette, l’Antitrust, che con le nuove regole può arrivare a sanzioni fino a 10 milioni di euro, e fino al 4% del fatturato per le violazioni diffuse a livello europeo. Numeri pensati per fare male anche ai colossi, e che hanno spinto le grandi catene ad aggiornare cartellini ed etichette digitali: quella riga in piccolo con il «prezzo più basso degli ultimi 30 giorni» che ormai compare su molte schede prodotto è figlia proprio di questa norma.
L’autodifesa del consumatore
La legge, però, funziona solo se chi compra la usa. La prima abitudine da coltivare è guardare il prezzo di riferimento indicato, non la percentuale a caratteri cubitali: uno sconto del 50% su un prezzo mai realmente praticato vale meno di un onesto 20% su quello vero. Per gli acquisti importanti aiutano gli storici dei prezzi e i comparatori, che mostrano l’andamento di un prodotto nel tempo. Diffidare, poi, degli sconti perenni: un ribasso che dura tutto l’anno non è un ribasso, è un listino. E per chi vuole un risparmio a prova di sospetto, i codici sconto restano l’alternativa più trasparente, perché agiscono sul prezzo esposto al momento del pagamento: portali come buonosconto.it permettono di verificare in un minuto se il negozio scelto ha coupon attivi, prima di concludere l’ordine.
La trasparenza sui prezzi, insomma, è diventata legge. Farla valere, ogni giorno e a ogni cassa, resta un compito che nessuna direttiva può svolgere al posto nostro.
